CODICE CIVILE
da 1 a 472 (omissis)
473 Eredità devolute a persone giuridiche o
ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 2, legge
192 del 2000)
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio
d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.
da 474 a 599 (omissis)
600 (abrogato
dall'articolo 1 della legge n. 192 del 2000)
da 601 a 809 (omissis)
LIBRO TERZO: DELLA PROPRIETA'
TITOLO I - DEI BENI
CAPO I - Dei beni in generale
810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
SEZIONE I - Dei beni nell'ordine corporativo
811 - Disciplina corporativa (abrogato)
SEZIONE II - Dei beni immobili e mobili
812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua,
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al
suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono
destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni
concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni
immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a
tutti gli altri diritti.
814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno
valore economico.
815 Beni mobili iscritti in pubblici
registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti
alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni
mobili.
816 Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di
cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare
oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la
cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o
rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è
opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa
principale.
819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di
un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti
non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente
data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile
iscritto in pubblici registri.
SEZIONE II - Dei frutti
da 820 a 821 (omissis)
CAPO II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti
pubblici e agli enti ecclesiastici
822 Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le
strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli
altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
823 Condizione giuridica del demanio
pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi
dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
824 Beni delle province e dei comuni
soggetti al regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se
appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che
spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti,
quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli
articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a
quelli a cui servono i beni medesimi.
826 Patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non
siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le
cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione
della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le
navi da guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di
uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.
827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato.
828 Condizione giuridica dei beni
patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
829
Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve
essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento
che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i
regolamenti comunali e provinciali.
830 Beni degli enti pubblici non
territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle
regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica
la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.
831 Beni degli enti ecclesiastici ed
edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità
delle leggi che li riguardano.
TITOLO II - DELLA PROPRIETA'
CAPO I - Disposizioni generali
832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico.
da 833 a 839 (omissis)
840 Sottosuolo e spazio
sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si
estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può
fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere,
cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle
antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi
speciali.
Il proprietario del suolo non
può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia
interesse ad escluderle.
da 841 a 845 (omissis)
da 846 a 848
(abrogati
dall'articolo 5-bis, comma 10, decreto legislativo n. 228 del 2001,
introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 99 del 2004)
da 849 a 865 (omissis)
SEZIONE V - Della proprietà edilizia
869 Piani regolatori
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori
devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni
o modificazioni delle costruzioni esistenti.
870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto
sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da
rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per
l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a
norma delle leggi in materia.
871 Norme di edilizia e di ornato
pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge
speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
costruzioni nelle località sismiche.
872
Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme
indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne
risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della
violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
SEZIONE VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e
scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere
stabilita una distanza maggiore.
874 Comunione forzosa del muro sul
confine
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la
comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta
l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del
valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui
il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il
vicino.
875 Comunione forzosa del muro che non è
sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e
mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il
vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il
muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da
occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro
sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di
procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il
termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei
mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per
innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo
874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella
preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 875; il vicino
in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza
superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
879 Edifici non soggetti all'obbligo
delle distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al
demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né gli edifici
che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi
in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'articolo 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche
non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i
regolamenti che le riguardano.
880
Presunzione di comunione del muro
divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua
sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia
ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi.
881
Presunzione di proprietà esclusiva
del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del
piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si
addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano
costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte
gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta,
il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli
altri indizi.
882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico
di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno,
salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di
contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di
comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
883 Abbattimento di edificio appoggiato
al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro
comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere
che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
884 Appoggio e immissione di travi e
catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri
dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare
la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello
stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche
attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa
distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
885
Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico
tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche
questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che
l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore
che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze
tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro
ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato
di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto
di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata
del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per
la ricostruzione o per il rafforzamento.
886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di
costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini
posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti
locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore,
il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e
conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i
proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e
per metà sul terreno del fondo superiore.
888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del
muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui
il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di
colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi
dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro
è stato costruito.
889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e
tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il
confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di
almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere
predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
890 Distanze per fabbriche e depositi
nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare
materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i
quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla
solidità, salubrità e sicurezza (articolo 675
c.p.).
891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in
modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del
fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la
quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si
trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o
dal ciglio al lembo esteriore della via.
892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze
stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad
altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i
pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui
fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non
maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di
ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al
ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la
semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un
muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda
la sommità del muro.
893
Alberi presso strade, canali e sul
confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con
terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi
di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi
locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte
dall'articolo precedente.
894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
895 Divieto di ripiantare alberi a
distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di
quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può
sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare
situato lungo il confine.
896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si
addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui
sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli
scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra
o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte
opposta, il fosso si presume comune.
898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni,
salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa
in relazione ai termini di confine esistenti.
899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo
titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non
possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria
abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
SEZIONE VII - Delle luci e delle vedute
900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul
fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di
fronte, obliquamente o lateralmente.
901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una
grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o
dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e
non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del
fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello
inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare
l'altezza stessa.
902 Apertura priva dei requisiti
prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata
come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
prescrizioni dell'articolo predetto.
903 Luci nel muro proprio o nel muro
comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo
altrui.
Se il muro è comune nessuno dei proprietari può aprire
luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle
nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso
non appoggia il suo edificio.
905 Distanza per l'apertura di vedute
dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del
muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del
vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore
di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi
è una via pubblica.
906 Distanza per l'apertura di vedute
laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se
non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più
vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
907 Distanza delle costruzioni dalle
vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo
vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore
di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri
deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette
vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
SEZIONE VIII - Dello stillicidio
908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane
scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane
vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le
leggi sulla polizia idraulica.
SEZIONE IX - Delle acque
909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le
acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di
terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
(abrogato dall'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 238
del 1999)
911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere
eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure
scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne
la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'articolo 891, osservare le
maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai
fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati
all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può
essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari
nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o
all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che
sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere
idrauliche.
913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al
proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di
sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità
amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può
costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere
stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'articolo 921 (863 e seguenti).
915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano
stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del
corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario
del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari
che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del
pretore, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in
cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato
dall'esecuzione delle opere stesse.
916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si
tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo,
colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque
danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in
proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o
l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di
conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in
ogni caso il risarcimento dei danni.
918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che
vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione
o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base
all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da
una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza
grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai
consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall'articolo 918, il consorzio può anche essere costituito
d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore
utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità.
CAPO III Dei modi di acquisto della proprietà
922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o
commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa
di morte e negli altri modi stabiliti
dalla legge.
SEZIONE I Dell'occupazione e dell'invenzione
923
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia
o di pesca.
924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui,
ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due
giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il
proprietario del fondo.
925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del
fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati
entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si
trovano.
926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si
acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con
frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia,
salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se
non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata,
indicando le circostanze del ritrovamento.
928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del
comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni
volta.
929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il
proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la
vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo,
devono pagare le spese occorse.
930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il
decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del
ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo
il suo prudente apprezzamento.
931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 927 e seguenti al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato
nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà
al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se
il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi
speciali (826).
933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta
e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi
speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili
e di relitti di aeromobili.
SEZIONE II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della
commistione
934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli
articoli 935, 936,
937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere
con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal
proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera
costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia
la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un
terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare
colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il
valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al
fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato
al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando
sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in
cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo
con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a
spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del
fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che
sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di una
indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche
esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente
al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei
danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto
nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione
del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964)
dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle
circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo
occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore
della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne
la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore
delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di
molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della
cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il
valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta
senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e
obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa
principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la
proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della
materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa
spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al
proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
(articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge n.
37 del 1994)
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si
ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza
che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i
torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal
mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
943 Laghi e stagni
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del
lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il
volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva
che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole
e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore
o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne
acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti
del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
945 Isole e unioni di terra
(articolo così modificato dall'articolo 2 della legge n.
37 del 1994)
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
appartengono al demanio pubblico.
946 Alveo abbandonato
(articolo così sostituito dall'articolo 3
della legge n. 37 del 1994)
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico,
il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
947
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da
regolamento del loro corso
(articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge n. 37 del 1994)
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni
comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti
dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni
derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali
indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
idrico.
CAPO IV Delle azioni a difesa della proprietà
948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa da
chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se
costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore
la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la
somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato
dalle mappe catastali.
951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a
spese comuni.
TITOLO III DELLA SUPERFICIE
952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra
del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo
diventa proprietario della costruzione.
954 Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si
estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo
2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non
durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,
l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso
il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
(821) separatamente dalla proprietà del suolo.
da 957 a 1032 (omissis)
SEZIONE I Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie
che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di
utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario
acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati
al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione,
consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi
notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario
dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che
s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo
servente nei confronti della pubblica amministrazione.
1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al di
sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri,
purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti
stessi.
1036
Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque
pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre
dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente
per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e il più conveniente e
il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi
vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle
acque.
1038 Indennità per l'imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il
fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza
detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i
danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro
deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte
e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre
senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi
il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le
materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e
della sua riparazione.
1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni,
il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto
alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo
stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine
mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui
il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che
è stato pagato per la concessione temporanea.
1040 Uso dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità
d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non
possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la
somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un
acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.
1041 Letto dell'acquedotto
E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare
stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi
a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione
dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
1042
Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi,
o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di
quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a
mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure
le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o
lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.
1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si
applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che
il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le
precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il
proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate
o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno
possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che
separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le
acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare
con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità
giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso
riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può
essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.
1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti
possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo precedente, hanno facoltà
di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già
risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già
eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre
sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il
mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le
disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033 e degli
articoli
1035 e 1036.
SEZIONE II Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi
può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo
però di pagare la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da
ogni danno (1032).
1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi
tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire
dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
SEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un
fondo
1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli
uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza
eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia
dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di
dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le
opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma
dell'articolo 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e
l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può
essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un
fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale
somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui
delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Sezione IV - Del passaggio coattivo
1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla
via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032)
di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del
proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via
pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può
essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto
riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul
fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli
anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non
intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche
se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908)
solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o
della industria.
(La Corte Costituzionale con sentenza n. 167 del
29 aprile-10 maggio 1999, ha dichiarato lillegittimità costituzionale del secondo comma, nella
parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere
concesso dallautorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde
alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di
handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo)
1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità proporzionata al
danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare
incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima
d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta
nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038.
1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo
oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza
alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a
istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve
restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione
della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se
l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
da 1056 a 1066 (omissis)
1067. Divieto di aggravare
o diminuire l'esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare
innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può
compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a
renderlo più incomodo.
da 1068 a 1099 (omissis)
TITOLO VII - DELLA COMUNIONE
CAPO I - Della comunione in generale
1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso.
1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante e tenuto in solido con il cedente a pagare
i contributi da questo dovuti e non versati.
1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede
in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
1106 Regolamento della comunione e
nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e
stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti.
1108
Innovazioni e altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di
durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105,
se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo
1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune,
ha diritto al rimborso.
1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni
è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato
per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta
di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
1113 Intervento nella divisione e
opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a
meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo
sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione
della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da
collazione.
1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
1115 Obbligazioni solidali dei
partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla
domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita
della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una
congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti.
1116 Applicabilità delle norme sulla
divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II - Del condominio negli edifici
1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il
riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al
godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le
fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
1118 Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se
il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al
godimento anche di un solo condomino.
1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
1122 Opere sulle parti dell'edificio di
proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
1124 Manutenzione e ricostruzione delle
scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a
cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza
di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a
tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
1125 Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a
tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono
a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
1127 Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o
nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi
è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio
non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della
quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti
o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
1128 Perimento totale o parziale
dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio
è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo
1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria
delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei
maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed
è tenuto al risarcimento dei danni.
1132 Dissenso dei condomini rispetto
alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite
o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni
da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio
che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
1133 Provvedimenti presi
dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso ricorso
all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'articolo 1137.
1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente.
1135 Attribuzioni dell'assemblea dei
condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa
ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo
attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
1136 Costituzione dell'assemblea e
validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello
della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere
sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE: deroghe alle maggioranze previste dagli
articoli 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi:
- articolo 2, legge n. 13 del 1989 (eliminazione delle barriere architettoniche);
- articolo 9, legge n. 122 del 1989 (realizzazione dei parcheggi nei condomini);
- articolo 26, legge n. 10 del 1991 (contenimento dei consumi energetici);
- articolo 30, legge n. 457 del 1978 come modificato dall'articolo 15, legge n. 179 del 1992.
1137
Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e
la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato
a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le
norme sulla comunione in generale.
da 1140 a 1152 (omissis)
1153
Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono
alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la
proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista
libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi
è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si
acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
da 1154 a 1170 (omissis)
1171. Denunzia di nuova
opera
Il proprietario, il titolare
di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di
temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui
fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o
del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché
questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa
sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero
permetterla, ordinando le opportune cautele : nel primo caso, per il
risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le
opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito;
nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il
risarcimento del danno che possa soffrire il denunziante, se questi ottiene
sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
1172.
Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare
di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di
temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un
danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo
le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria,
qualora ne sia il caso dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
LIBRO QUARTO - DELLE
OBBLIGAZIONI
TITOLO I - Delle
obbligazioni in generale
Capo I -
Disposizioni preliminari
1173.
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da
contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico.
1174.
Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma
oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.
1175. Comportamento secondo
correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza.
da 1176 a 1180 (omissis)
1181. Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento
parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi
dispongano diversamente.
da 1182 a 1217 (omissis)
1218. Responsabilità del
debitore
Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
da 1219 a 1223
(omissis)
1224. Danni nelle
obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una
somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche
se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver
sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura
superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un
danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
da 1225 a 1226
(omissis)
1227. Concorso del fatto
colposo del creditoreSe il fatto
colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne
sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che
il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
da 1228 a 1276 (omissis)
Capo VII - Di alcune specie
di obbligazioni
Sezione I -Delle
obbligazioni pecuniarie
1277.
Debito di somma di danaro
I
debiti pecuniari si estinguono
con moneta avente corso legale
nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore
nominale.
Se la somma dovuta era
determinata in una moneta che
non ha più corso legale al
tempo del pagamento, questo
deve farsi in moneta legale
ragguagliata per valore alla
prima.
1278. Debito di somma di
monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è
determinata in una moneta non
avente corso legale nello
Stato, il debitore ha facoltà
di pagare in moneta legale, al
corso del cambio nel giorno
della scadenza e nel luogo
stabilito per il pagamento.
1279. Clausola di pagamento
effettivo in monete non aventi
corso legale
La disposizione dell'articolo
precedente non si applica, se
la moneta non avente corso
legale nello Stato è indicata
con la clausola «effettivo» o
altra equivalente, salvo che
alla scadenza
dell'obbligazione non sia
possibile procurarsi tale
moneta.
1280. Debito di specie
monetaria avente valore
intrinseco
Il pagamento deve farsi con
una specie di moneta avente
valore intrinseco, se così è
stabilito dal titolo
costitutivo del debito,
sempreché la moneta avesse
corso legale al tempo in cui
l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è
reperibile, o non ha più
corso, o ne è alterato il
valore intrinseco, il
pagamento si effettua con
moneta corrente che
rappresenti il valore
intrinseco che la specie
monetaria dovuta aveva al
tempo in cui l'obbligazione fu
assunta.
1281. Leggi speciali
Le norme che precedono si
osservano in quanto non siano
in contrasto con i principi
derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni
particolari concernenti i
pagamenti da farsi fuori del
territorio dello Stato.
1282.
Interessi nelle obbligazioni
pecuniarie
I
crediti liquidi ed esigibili
di somme di danaro producono
interessi di pieno diritto,
salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i
crediti per fitti e pigioni
non producono interessi se non
dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto
rimborso di spese fatte per
cose da restituire, non
decorrono interessi per il
periodo di tempo in cui chi ha
fatto le spese abbia goduto
della cosa senza corrispettivo
e senza essere tenuto a render
conto del godimento.
1283.
Anatocismo
In mancanza di usi contrari,
gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal
giorno della domanda
giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi.
1284. Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato
in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale
devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura
legale.
Sezione II - Delle
obbligazioni alternative
1285. Obbligazione
alternativa
Il debitore di un'obbligazione
alternativa si libera
eseguendo una delle due
prestazioni dedotte in
obbligazione, ma non può
costringere il creditore a
ricevere parte dell'una e
parte dell'altra.
1286. Facoltà di
scelta
La scelta spetta al debitore
se non è stata attribuita al
creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile
con l'esecuzione di una delle
due prestazioni, ovvero con la
dichiarazione di scelta,
comunicata all'altra parte, o
ad entrambe se la scelta è
fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta
da più persone, il giudice può
fissare loro un termine. Se la
scelta non è fatta nel termine
stabilito, essa è fatta dal
giudice.
1287. Decadenza dalla
facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato
alternativamente a due
prestazioni, non ne esegue
alcuna nel termine
assegnatogli dal giudice, la
scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta
al creditore e questi non
l'esercita nel termine
stabilito o in quello
fissatogli dal debitore, la
scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un
terzo e questi non la fa nel
termine assegnatogli, essa è
fatta dal giudice.
1288. Impossibilità di
una delle prestazioni
L'obbligazione alternativa si
considera semplice, se una
delle due prestazioni non
poteva formare oggetto di
obbligazione o se è divenuta
impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle
parti.
1289. Impossibilità
colposa di una delle
prestazioni
Quando la scelta spetta al
debitore, l'obbligazione
alternativa diviene semplice,
se una delle due prestazioni
diventa impossibile anche per
causa a lui imputabile. Se una
delle due prestazioni diviene
impossibile per colpa del
creditore, il debitore, è
liberato dall'obbligazione,
qualora non preferisca
eseguire l'altra prestazione e
chiedere il risarcimento dei
danni.
Quando la scelta spetta al
creditore, il debitore è
liberato dall'obbligazione, se
una delle due prestazioni
diviene impossibile per colpa
del creditore, salvo che
questi preferisca esigere
l'altra prestazione e
risarcire il danno. Se
dell'impossibilità deve
rispondere il debitore, il
creditore può scegliere
l'altra prestazione o esigere
il risarcimento del danno.
1290. Impossibilità
sopravvenuta di entrambe le
prestazioni
Qualora entrambe le
prestazioni siano divenute
impossibili e il debitore
debba rispondere riguardo a
una di esse, egli deve pagare
l'equivalente di quella che è
divenuta impossibile per
l'ultima, se la scelta
spettava a lui. Se la scelta
spettava al creditore, questi
può domandare l'equivalente
dell'una o dell'altra.
1291. Obbligazione con
alternativa multipla.
Le regole stabilite in questa
sezione si osservano anche
quando le prestazioni dedotte
in obbligazione sono più di
due.
da 1292 a 1320 (omissis)
1321.
Nozione
Il contratto è
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare
o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale.
1322.
Autonomia contrattuale
Le parti possono
liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge [e
dalle norme corporative]. Le parti possono
anche concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
1323.
Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti,
ancorché non appartengano ai tipi che hanno una
disciplina particolare, sono sottoposti alle norme
generali contenute in questo titolo.
1324.
Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse
disposizioni di legge le norme che regolano i
contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli
atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale.
1325.
Indicazione dei requisiti
I requisiti del
contratto sono: l'accordo delle parti (1326 e
seguenti, 1427); la causa (1343 e seguenti); l'oggetto
(1346 e seguenti); la forma, quando risulta che è
prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e
seguenti).
Sezione I -
Dell'accordo delle parti
1326.
Conclusione del contratto
Il contratto è concluso
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte.
L'accettazione deve
giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere
efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
Qualora il proponente
richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non
conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
da 1327 a 1335 (omissis)
1336. Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in
forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
1337. Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede.
1338.
Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o
dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non
ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa
risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del
contratto.
1339. Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge (o da norme corporative)
sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.
da 1340 a 1349 (omissis)
1350. Atti
che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o
per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del
concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto
di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove
anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo
eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti
giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
da 1351 a 1354 (omissis)
1355.
Condizione meramente potestativa
E nulla l'alienazione di un
diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che
la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da
quella del debitore.
1356.
Pendenza della condizione
In pendenza della condizione
sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto
condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro
contraente può compiere atti conservativi.
da 1357 a 1361 (omissis)
CAPO IV - Dell'interpretazione del contratto
1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia
stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto.
1363 Interpretazione complessiva delle
clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo
delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel
contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di
contrattare.
1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di
spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo
ragione, può estendersi lo stesso patto.
1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo
cui non ne avrebbero alcuno.
1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le
clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui
è la sede dell'impresa.
1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel
dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
1370 Interpretazione contro l'autore
della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto
o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a
favore dell'altro.
1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in
questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso
per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento
degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
CAPO V - Degli effetti del contratto
1372 3 1373 (omissis)
1374. Integrazione Del
ContrattoIl contratto obbliga le
parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
1375. Esecuzione di buona
fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buon
afede.
da 1376 a 1381 (omissis)
SEZIONE II
Della clausola penale e della caparra
1382 Effetti della
clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno
ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova
del danno.
da 1383 a 1400 (omissis)
CAPO VII - Del contratto per persona da nominare
1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i
diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
1402 Termine e modalità della
dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra
parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno
stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata
dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al
contratto.
1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione
della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti
hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una
forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione
di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona
nominata.
1404 Effetti della dichiarazione di
nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente
fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal
contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
1405 Effetti della mancata dichiarazione
di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i
contraenti originari.
CAPO VIII - Della cessione del contratto
da 1406 a 1417 (omissis)
1418. Cause di nullità del
contratto
Il contratto è nullo quando è contrario
a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la
mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della
causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la
mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri
casi stabiliti dalla legge.
1419. Nullità parziale
La nullità parziale di un
contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella
parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole
non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite
di diritto da norme imperative.
da 1420 a 1426 (omissis)
1427. Errore, violenza e
dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per
errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento
del contratto, secondo le disposizioni seguenti.
1428. Rilevanza
dell'errore
L'errore è causa di annullamento
del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
1429.
Errore essenziale
L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla
natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una
qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione
alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro
contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto.
1430. Errore di
calcolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad
annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi
in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
da 1431 a 1452 (omissis)
CAPO XIV - Della risoluzione del contratto
SEZIONE I - Della risoluzione per inadempimento
1453 Risolubilità del contratto per
inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il
giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di
risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto
di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni,
salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo
gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto.
1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di
una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo
le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
1457 Termine essenziale per una delle
parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se
vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia
all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è
stata espressamente pattuita la risoluzione
1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica,
riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite.
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita,
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione.
1459 Risoluzione nel contratto
plurilaterale
Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di
una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la
prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto
riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
1461 Mutamento nelle condizioni
patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della
prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da
porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia
prestata idonea garanzia.
1462 Clausola limitativa della
proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non
può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha
effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se
riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se
nel caso, una cauzione.
SEZIONE II - Dell'impossibilità sopravvenuta
1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può
chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un
interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
1465 Contratto con effetti traslativi o
costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa
determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della
cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di
eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto
traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata
solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua
obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e
l'impossibilità
è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
1466 Impossibilità nel contratto
plurilaterale
Nei contratti indicati dall'articolo 1420 impossibilità della
prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle
altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
SEZIONE III - Dell'eccessiva onerosità
1467 Contratto con prestazioni
corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve
tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
1468 Contratto con obbligazioni di una
sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può
chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di
esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai
contratti aleatori per loro natura (1879) o per volontà delle parti.
CAPO XIV-BIS - Dei contratti del consumatore
(Capo introdotto dall'articolo 25, legge 6
febbraio 1996, n. 52)
1469-bis Clausole vessatorie nel
contratto tra professionista e consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore e il
professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
(comma così modificato dall'articolo 25, comma 1,
legge n. 526 del 1999)
In relazione al contratto ...
Si presumono vessatorie ...
Se il contratto ha ad oggetto ...
I numeri 8), 11) ...
I numeri 12) e 13) ...
1469-ter Accertamento della
vessatorietà delle clausole
La vessatorietà ...
La valutazione ...
Non sono vessatorie le clausole che riproducono ...
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi ...
Nel contratto concluso ...
1469-quater Forma e interpretazione
Nel caso di contratti ...
In caso di dubbio ...
La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui
all'articolo 1469-sexies.
(comma aggiunto dall'articolo 25, comma 2, legge n.
526 del 1999)
1469-quinquies Inefficacia
Le clausole considerate vessatorie ...
Sono inefficaci le clausole ...
L'inefficacia opera soltanto ...
Il venditore ha diritto di regresso ...
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità del contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove
il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
(comma così modificato dall'articolo 25, comma 3, legge n. 526 del 1999)
1469-sexies Azione inibitoria
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei
professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
(comma così modificato dall'articolo 6 della
legge n. 14 del 2003)
L'inibitoria può essere ...
Il giudice può ...
TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I - Della vendita
SEZIONE I - Disposizioni generali
1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo.
1471 Divieti speciali
di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta
pubblica, né direttamente né per interposta persona:
gli amministratori dei beni dello Stato, dei
comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura;
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni
altrui, rispetto ai beni
medesimi;
i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
1472 Vendita di cose
future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della
vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando
gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un
contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473 Determinazione del prezzo
affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del
prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare
l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal
presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Art. 1474 Mancanza di determinazione
espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il
venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della
pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano
voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o
di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al
giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è
determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre
accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito
diversamente.
§ 1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni principali del
venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
quella di consegnare la cosa al compratore;
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477 Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui
si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa
deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti
dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i
documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.
Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa
venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne
l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in
cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Art. 1479 Buona fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di
proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto
acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è
tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è
diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i
pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o
il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto
si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al
compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala
fede, anche quelle voluttuarie.
Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente
di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà
del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma
dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non
avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto
proprietario (1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo,
oltre al risarcimento del danno.
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di
temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948),
salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119). Il pagamento non può
essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali
o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il
pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da
vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e
dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un
termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è
risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'articolo
1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli
sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione
del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di
evizione.
Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della
cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il
venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo
1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il
valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto,
le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia
dovuto rimborsare all'attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si
osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma
dell'articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa del
venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende
di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore.
Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde
il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni
sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente
riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova
che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486 Responsabilità limitata dal
venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa
mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da
tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli
interessi e di tutte le spese.
Art. 1487 Modificazione o esclusione
convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli
effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia
soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della
garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo
proprio. E' nullo ogni patto contrario.
Art. 1488 Effetti dell'esclusione della
garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano
le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il
compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo
pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo
quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da
diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da
diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento
e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto
conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del
prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa
venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o
ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la
garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i
vizi della cosa.
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento
del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è
dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il
venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può
domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la
riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza
dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è
perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o
trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del
contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore
deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa
non è perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il
compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato
senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al
compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e condizioni per
l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta,
salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in
ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio
della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del
decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi
è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure
questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità
promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha
diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimenti, purché il
difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è
soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.
§ 2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel
termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi
diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove
questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della
consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Art. 1499 Interessi compensativi sul
prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa
venduta è consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora
esigibile.
§ 3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di
riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i
rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a
quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non può essere
maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque
anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un
termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio
e non si può prorogare.
Art. 1502 Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto
è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni
necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore
della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili,
il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il
rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione, disponendo, se
occorrono, le opportune cautele.
Art. 1503 Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se
entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto
e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo,
delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento
di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne
faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione
di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto
ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il
diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della
cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.
Se l'alienazione è stata notificata al
venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti dal
compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di
riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata
gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode,
purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non
superiore ai tre anni.
Art. 1506 Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una
parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve
proporre la domanda anche in confronto del venditore.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa
luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente
all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso
compratore.
Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa
indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente,
mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il
diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il
venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può
esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il
diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto può
esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la
cosa per intero.
Art. 1508 Vendita separata di cosa
indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno
venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota,
essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che
loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista
dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del
compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi,
il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la
parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta
è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può
esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Sezione II - Della vendita di cose mobili
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la
consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo
della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove
il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera
dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o
allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del
compratore.
Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose
da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo
a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità
apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo
determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto
contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta
giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si
prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può
assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da
assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la
garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Art. 1513 Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione
della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi
stabiliti dall’articolo 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il
sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta,
determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della
cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo
stato.
Art. 1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la
cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del
compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in
altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva
essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta
notizia del deposito eseguito.
Art. 1515 Esecuzione coattiva per
inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di
pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per
conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una
persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il
venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e
dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per
atto della pubblica autorità, ovvero risultante da
listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al
prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un
commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al
compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il
prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del
maggior danno.
Art. 1516 Esecuzione coattiva per
inadempimento del venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che
hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il
venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare
acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle
persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra
l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al
risarcimento del maggior danno.
Art. 1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del
contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto
all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del
prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore
del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il
compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si
presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della
risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra
parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale
comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per
inadempimento.
Art. 1518 Normale determinazione del
risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un
prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo 1515, e il contratto si
risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito
dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel
giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la
liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e
nel giorno fissati per le singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di cose non
pagate
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per
il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere
il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e
le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose
non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e
2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse
nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia,
conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica
anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato
le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del
pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
da 1519-bis a 1519-nonies (omissis)
(introdotti con decreto legislativo n. 24 del 2002)
§ 2 Della vendita con riserva di gradimento, a
prova, a campione
Art. 1520 Vendita con riserva di
gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento
da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento
non sia comunicato al venditore.
Se l'esame della cosa deve farsi presso il
venditore, questi è liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine
stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo
fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi
non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo
gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la
condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o
sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo
le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo
di campione
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che
questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in
tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla
risoluzione del contratto.
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi
risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo
approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la
difformità dal campione sia notevole.
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza
e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
§ 3 Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523 Passaggio della proprietà e dei
rischi
Nella vendita a rate con riserva della proprietà,
il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata
di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilità della riserva di
proprietà nei confronti di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai
creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente,
purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto
nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione è stata eseguita.
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 1525 Inadempimento del compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento
di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla
risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive.
Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse,
salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento
del danno.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate
restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le
circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui
il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di
esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni pattuiti.
§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento
contro documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si
libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo
rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto
o, in mancanza, dagli usi.
Art. 1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del
prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene
la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore
non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla
qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già
dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e
tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione
per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova
esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il
venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria
della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro documenti a
mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a
mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo
il rifiuto opposto dalla banca stessa è constatato all'atto della presentazione
dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al
venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o
irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del
credito.
§ 5 Della vendita a termine di titoli di
credito
Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto
di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto
e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati
al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli
azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione inerente ai titoli
venduti a termine spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia
richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il
diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi
gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore,
il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del
compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Art. 1533 Estrazione per premi o
rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a
estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione
spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia
anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma
precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei
titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore
ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una
quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima
dell'inizio della estrazione.
Art. 1534 Versamenti richiesti sui
titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno
due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti
richiesti sui titoli non liberati.
Art. 1535 Proroga dei contratti a
termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono
di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo
originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli
usi diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d'inadempimento della vendita a termine
di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti
di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
Sezione III - Della vendita di cose immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) è venduto
con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un
tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la
misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata
nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima
parte della misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in
relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la
misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella
indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento
di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento.
Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di
recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese
del contratto.
Art. 1540 Vendita cumulativa di più
immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo
stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura
di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore
nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto
al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle
disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello
del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si
prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
Sezione IV - Della vendita di eredità
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli
oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredità deve farsi per atto
scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che
sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la
trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche
bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene
dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di
quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli
quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto
diversamente.
Art. 1546 Responsabilità per debiti
ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è
obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Art. 1547 Altre forme di alienazione di
eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle
altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni a
titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797.
Capo II - Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il
riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di
una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di
trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di
altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può
essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei
titoli.
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi
inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai
titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli
articoli 1531, 1532,1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta
al riportatore.
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si
osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di
borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie
obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e
ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del
contratto.
Capo III - Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto che ha per
oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti,
da un contraente all'altro.
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non
intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le
norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il
risarcimento del danno.
Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e
le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555 Applicabilità delle norme
sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano
alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
Capo IV - Del contratto estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna
una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo
che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato
dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro
integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Art. 1558 Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da
chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a
pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato
pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne
fino a che non gli siano restituite.
Capo V - Della somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto con il
quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entità della somministrazione
Qualora non sia determinata l'entità della
somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno
della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite
massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole
prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro
i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve
determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo,
l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente
al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se
il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474, si ha
riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui
queste devono essere eseguite.
Art. 1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il
prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di
ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è
pagato secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563 Scadenza delle singole
prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni
si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Se l'avente
diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle
singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un
congruo preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del contratto
In caso d'inadempimento di una delle parti
relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del
contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della
somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione
è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può
sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Art. 1566 Patto di preferenza
Il patto con cui l'avente diritto alla
somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella
stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché
la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un
termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve
comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il
somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito
o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende
valersi del diritto di preferenza.
Art. 1567 Esclusiva a favore del
somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di
esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi
prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con
mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente
diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore
dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere
nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né
direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che
formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che
assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose
di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che
sia stato fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo
indeterminato
Se la durata della somministrazione non è
stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel
termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine
congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto
compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano
il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
Capo VI - Della locazione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte
si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Art. 1572 Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata
superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una
durata superiore a un anno.
Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge, la
locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata
per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 Locazione senza determinazione
di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata
della locazione, questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o
di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata
corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo
a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo
urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni principali del
locatore
Il locatore deve:
consegnare al conduttore la cosa locata in
buono stato di manutenzione;
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della cosa in
buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione,
tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che
sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni
che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al
locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il
conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia
contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è
affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso
pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o
facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i
danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i
vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali
della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la
responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i
vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa
espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o
dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i
vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si
osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti
nel corso della locazione.
Art. 1582 Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa
innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento per
riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di
riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il
conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di
parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso
di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per
oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti
giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo,
proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del
mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se
l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è
necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può
ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore
dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da
terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di
terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di
agire contro di essi in nome proprio.
Art. 1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di
avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso
al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il
locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il
conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se
non ha interesse a rimanervi.
Art. 1587 Obbligazioni principali del
conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la
diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso
determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle
circostanze;
dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Art. 1588 Perdita e deterioramento della
cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del
deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se
derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del
deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente,
all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio
era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità
del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e
l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni
responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è
indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il
diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al
locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della
descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il
consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il
conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del
deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel
luogo dove sono state consegnate.
Art. 1591 Danni per ritardata
restituzione
Il conduttore in mora a
restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino
alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o
degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti
apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore,
questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha
diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i
deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla
cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa
avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca
ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza
nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme
dell'articolo precedente.
Art. 1594 Sublocazione o cessione della
locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà
di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il
consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve
essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il
subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti
verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il
prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della
domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni
derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti
anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore
verso il sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di
locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza
pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
Art. 1596 Fine della locazione per lo
spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti
cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non
cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’Art. 1574 una delle
parti non comunica all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi.
Art. 1597 Rinnovazione tacita del
contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il
termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa
locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata
comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse
condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le
locazioni a tempo indeterminato.
Se è stata data licenza, il conduttore non può
opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di
rinnovare il contratto.
Art. 1598 Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono
alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a titolo
particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo
acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si
applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se
l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non
sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio
dall'inizio della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare
la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Art. 1600 Detenzione anteriore al
trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la
detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è
tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del danno al
conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato
dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa
anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.
Art. 1602 Effetti dell'opponibilità
della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la
locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle
obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 Clausola di scioglimento del
contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa
sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole
valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine
di preavviso stabilito dal secondo comma dell’Art. 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario.
Art. 1604 Vendita della cosa locata con
patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può
esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto
non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il
riscatto.
Art. 1605 Liberazione o cessione del
corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo
della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della
cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore
al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito
in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta
per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta,
può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già
trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del
trasferimento.
Art. 1606 Estinzione del diritto del
locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla
cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse
aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e
non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II - Della locazione di fondi urbani
Art. 1607 Durata massima della locazione
di case
La locazione di una casa per abitazione può
essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni
successivi alla sua morte.
Art. 1608 Garanzie per il pagamento
della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino
può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o
non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della
pigione.
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a
norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono
quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti
da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto,
sono determinate dagli usi locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico
del locatore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più
inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini,
tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio
(1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita
anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla
parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si
applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli
inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto
cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612 Recesso convenzionale del
locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di
recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare
licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.
(tacitamente abrogato dalla legge n. 392 del 1978)
Art. 1613 Facoltà di recesso degli
impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni
possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di
trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta
motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso
alla data della disdetta.
Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione
deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli
eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta
comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Sezione III - Dell'affitto
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1615 Gestione e godimento della
cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento
di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la
gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse
della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.
Art. 1616 Affitto senza determinazione
di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata
dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un
congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che
dispongano diversamente.
Art. 1617 Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i
suoi accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla
produzione a cui è destinata.
Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del
contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari
per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se
muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche
con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della produttività
della cosa
L'affittuario può prendere le iniziative atte a
produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi
per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse
della produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese,
durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico
dell'affittuario.
Art. 1622 Perdite determinate da
riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a
carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto
del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto
del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in
ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del
rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge,
(di una norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la
gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in
modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può
essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo
le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse
disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento
dell'autorità.
Art. 1624 Divieto di subaffitto.
Cessione dell'affitto
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza
il consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella
di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere
l'affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento del
contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l'affitto possa
sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza
all'affittuario deve osservare la disposizione dell’articolo 1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico,
la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine
dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626 Incapacità o insolvenza
dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione,
l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al
locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli
obblighi dell'affittuario.
Art. 1627 Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e
gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal
contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei
mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la
disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del
termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto di fondi rustici
da 1628 a 1646 (omissis)
§ 3 Dell'affitto a coltivatore diretto
Art. 1647 Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che
l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua
famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i
limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati
dalle norme corporative).
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni
economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per
un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo
carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è
considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Articoli 1650 e 1651
(abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni all'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere
altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie
fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in
misura corrispondente al saggio legale.
Articoli 1653 e 1654 (abrogati)
Capo VII - Dell'appalto
Art. 1655 Nozione
L'appalto è il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal
committente.
1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del
corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con
riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal
giudice.
1658 Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve
essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla
convenzione o dagli usi.
1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non può apportare variazioni alle
modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state
autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato
globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte,
salvo diversa pattuizione.
1660 Variazioni
necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è
necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta
al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative
variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può
ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il
committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo
indennizzo.
1661
Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al
progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo
convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti,
anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur
essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della
natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste
nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
1662 Verifica nel corso di esecuzione
dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei
lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua
esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve
conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è
risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti
della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono
comprometterne la regolare esecuzione.
1664 Onerosità o difficoltà di
esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano dopera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo
convenuto, lappaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il
decimo.
Se nel corso dellopera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più onerosa la prestazione dellappaltatore, questi ha diritto
a un equo compenso.
1666
Verifica e pagamento di singole
partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti può chiedere che la verifica avvenga per partite. In tal caso
lappaltatore può domandare il pagamento in proporzione dellopera eseguita.
Il pagamento fa presumere laccettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, lopera, per
vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, lappaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denunzia entro un
anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
da 1670 a 1676 (omissis)
1677 Prestazione
continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto ha per
oggetto prestazioni continuative o periodiche di
servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme
di questo capo e quelle relative al contratto di
somministrazione.
da 1678 a 1744 (omissis)
1746 Obblighi dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la
convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto
di agenzia.
(comma così modificato dall'articolo 28, comma 1,
legge n. 526 del 1999)
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo
parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente,
purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo,
individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di
ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe
diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
(comma aggiunto dall'articolo 28, comma 2, legge n.
526 del 1999)
da 1747 a 1943 (omissis)
1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore
principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal
caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da
sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad
anticipare le spese necessarie.
da 1945 a 1956 (omissis)
1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche
dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il
creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze
contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al
caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua
fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione
principale.
In questo caso però l'istanza contro il
debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il
debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del
fideiussore.
da 1958 a 2040 (omissis)
TITOLO VIII - DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della
correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della
domanda.
2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato
può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.
TITOLO IX - DEI FATTI ILLECITI
2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé
o di altri.
2045 Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa
all'equo apprezzamento del giudice.
2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle
condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa
indennità.
2048 Responsabilità dei genitori; dei
tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
2049 Responsabilità dei padroni e dei
committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal
fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono
adibiti.
2050 Responsabilità per l'esercizio di
attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito.
2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui
lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è
responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
2054
Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile
in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del
veicolo.
2055
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
2056
Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso.
2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione
può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura
del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice
dispone le opportune cautele (att. 194).
2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo
per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa
per il debitore.
2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge.
da 2060 a 2082 (omissis)
2083 Piccoli
imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori
diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia.
da 2084 a 2102 (omissis)
2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non
può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della
produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio.
2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.
2112 Trasferimento dell'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed
il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411
c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa
'del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le
cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con
gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in
seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità
di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente
al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale
il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento
(comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1,
d.lgs. n. 276 del 2003)
Nel caso in cui l'alienante stipuli con
l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il
ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime
di solidarietà di cui all'articolo 1676.
(comma aggiunto dall'articolo 32, comma 2, d.lgs. n. 276
del 2003)
2113 Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta
ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quatere c.p.c.
(comma così modificato dall'articolo 31, comma 7, legge
n. 183 del 2010)
da 2114 a 2134 (omissis)
SEZIONE I - Disposizioni generali
2135
Imprenditore agricolo
(articolo così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; articolo 9. Imprenditori agricoli
«1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro
che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con
l'azienda agricola.»
Legge 5 febbraio 1992, n. 102; articolo 2 (come modificato dall'articolo 9,
legge n. 122 del 2001)
«1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti
rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso
soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i
soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura
e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e
marine.»
da 2136 a 2186 (omissis)
SEZIONE V - Disposizione finale
2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di questo
Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione,
gli usi.
CAPO III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a
registrazioni
SEZIONE I - Del registro delle imprese
2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
2189 Modalità dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità
della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per
l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente.
Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con
decreto.
2190 Iscrizione d'ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita
mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.
2191 Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il
giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
2192 Ricorso contro il decreto del giudice del
registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti
l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione può ricorrere al
tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.
2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non
possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che
questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta
dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere
l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da Lire
20.000 a Lire 1.000.000 (ora sanzione amministrativa)
SEZIONE II - Dell'obbligo di registrazione
2195 Imprenditori soggetti a
registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni
o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
da 2196 a 2214 (omissis)
2215 Modalità di tenuta delle scritture
contabili
(articolo così sostituito
dall'articolo 8, comma 1, legge n. 383 del 2001)
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della
bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio
del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi
speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
2215-bis. Documentazione informatica
(articolo introdotto
dall'articolo 16, comma 12-bis, legge n. 2 del 2009)
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e
tenuti con strumenti informatici.
Le
registrazioni contenute nei documenti di cui
al primo comma debbono essere rese
consultabili in ogni momento con i mezzi
messi a disposizione dal soggetto tenutario
e costituiscono informazione primaria e
originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli
obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni
di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono
assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione,
almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale
dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
(comma così sostituito dall'articolo 6, comma 2,
lettera f-quater), legge n. 106 del 2011)
Qualora per
un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura
temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale
apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
(comma così sostituito dall'articolo 6, comma 2,
lettera f-quater), legge n. 106 del 2011)
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri
e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo
le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime
disposizioni.
(comma aggiunto dall'articolo 6, comma 2, lettera
f-quater), legge n. 106 del 2011)
2216, 2217 e 2218 (omissis)
2219. Tenuta della
contabilità
Tutte le
scritture devono essere tenute secondo
le norme di un'ordinata contabilità,
senza spazi in bianco, senza interlinee
e senza trasporti in margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se è
necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano leggibili.
2220 e 2221 (omissis)
2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme
di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV.
da 2223 a 2228 (omissis)
Capo II - Delle professioni
intellettuali
2229.
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei
requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e
il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni
professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che
la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto
dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i
provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto
all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei
modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
2230.
Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto
una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in
quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni
del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle
leggi speciali.
2231.
Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di
un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la
prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento
della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o
elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al
rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro
compiuto
2232. Esecuzione
dell'opera.
Il prestatore d'opera deve
eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la
propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è
incompatibile con l'oggetto della prestazione.
2233.
Compenso
Il compenso, se non è
convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi,
è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a
cui il professionista appartiene].
In ogni caso la misura del
compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in
forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma
2-bis, legge n. 248 del 2006)
2234. Spese e
acconti
Il cliente, salvo diversa
pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al
compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul
compenso.
2235.
Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può
ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente
necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali
2236.
Responsabilità del prestatore di opera
Se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
2237. Recesso
Il cliente può recedere dal
contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il
compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può
recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso
delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo
al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore
d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
2238. Rinvio
Se l'esercizio della
professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa,
si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l'esercente una
professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le
disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.
da 2239 a 2249 (omissis)
2250. Indicazione negli
atti e nel corrispondenza
Negli atti e nella
corrispondenza delle società soggette all’obbligo
dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere
indicati la sede della società e l’ufficio del registro
delle imprese presso il quale questa è iscritta e il
numero di iscrizione.
Il capitale delle società
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale
risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento
delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza
che la società e in liquidazione.
Negli atti e nella
corrispondenza delle società a responsabilità limitata
deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
(comma aggiunto dall’articolo
3 del d.lgs. n.88 del 1993)
da 2251 a 2344 (omissis)
2345.
Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo può
stabilire l'obbligo dei soci di eseguire
prestazioni accessorie non consistenti in
danaro, determinandone il contenuto, la
durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del
compenso devono essere osservate le norme
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le
stesse prestazioni.
Le azioni alle
quali è connesso l'obbligo delle prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è
diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non
possono essere modificati senza il consenso di
tutti i soci.
da 2246 a 2358 (omissis)
2359 Società controllate e società
collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui unaltra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria;
2) le società in cui unaltra società dispone di voti sufficienti per esercitare
uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di unaltra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dellapplicazione dei nn. 1 e 2 del primo
comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e
a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali
unaltra società esercita uninfluenza notevole. Linfluenza si presume
quando nellassemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
da 2360 a 2396 (omissis)
2397. Composizione del
collegio
Il collegio sindacale si
compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non
soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.I
sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia.
Per le società aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di
controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell'apposito registro.
(comma
aggiunto dall'articolo 14, comma 14, legge n. 183 del
2011)
da 2398 a 2411 (omissis)
2412.
Limiti all'emissione
La società può emettere
obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo
comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono
destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti
a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali.
Non è soggetta al limite
di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili
di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili
medesimi.
Al computo del limite di
cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche
estere.
(comma introdotto
dall'articolo 11 della legge n. 262 del 2005)
Il primo e il secondo
comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società
con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni
destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono
particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo,
con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le
disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e
alle riserve di attività.
da 2413 a 2448 (omissis)
2449 Società con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici
(articolo
così sostituito dall'articolo 13, comma 1, legge n. 34 del 2008)
Se lo Stato o gli enti pubblici
hanno partecipazioni in una Società per azioni che non fa ricorso al mercato del
capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un
numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di
sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto
dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza,
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Alle Società che fanno ricorso al capitale di rischio si
applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di
amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le
maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi
previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano
rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso
necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i
diritti amministrativi sono previsti.
2450 (abrogato
dall'art. 3, comma 1, legge n. 46 del 2007)
da 2451 a 2463 (omissis)
2463-bis. Società semplificata a responsabilità limitata
(articolo
introdotto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 1 del 2012)
La società semplificata a responsabilità limitata può essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società
semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la
sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere
depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la
sussistenza dei
requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del
registro, su richiesta degli
amministratori, verificata la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si
applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle
partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la
sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori
non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori
devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la
trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di società semplificata a responsabilità
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a
responsabilità limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.
da 2464 a 2469 (omissis)
2470.
Efficacia e pubblicità
Il trasferimento delle
partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del
deposito di cui al successivo comma.
L'atto di trasferimento,
con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta
giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In
caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a
richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della
documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con
successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha
effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera
partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del
cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita
o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono
depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che
cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli
amministratori previste dai commi quarto e quinto e quinto devono essere
depositate entro trenta giorni dall' avvenuta variazione della compagine
sociale.
da 2471 a 2476 (omissis)
2477. Sindaco e revisione
legale dei conti
(comma così
sostituito dall'articolo 13, comma 14, legge n. 183 del 2011)
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze
e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il
capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per
azioni. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la
società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale
dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c)
del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano
le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto
costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti
è esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea
non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato
da 2478 a 2583 (omissis)
2484.
Convocazione dell’assemblea.
Salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea deve
essere convocata dagli amministratori con raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza
nel domicilio risultante dal libro dei soci.
La società semplificata a responsabilità limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir
meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1,
decreto-legge n. 1 del 2012)
Nella lettera devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
da 2485 a 2548 (omissis)
2549. Nozione
Con il contratto di associazione in
partecipazione l'associante attribuisce all'associato una
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto.
da 2550 a 2577 (omissis)
2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il
diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,
il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
2579 Interpreti ed
esecutori
Agli artisti, attori o
interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti
esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni
sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti
e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione,
rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti
di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi
fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la
suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli
artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o
riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che
possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
da 2580 a 2601 (omissis)
CAPO II - Dei consorzi per il coordinamento della
produzione e degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle
norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
da 2603 a 2615-bis (omissis)
SEZIONE II-BIS
2615-ter Società consortili
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di
versare contributi in denaro.
2616.
CostituzioneCon provvedimento
dell’autorità governativa (sentite le corporazioni
interessate), può essere disposta, anche per zone
determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra
esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività
economica, qualora la costituzione stessa risponda alle
esigenze dell’organizzazione della produzione.
Nello stesso modo,
ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente,
possono essere trasformati in obbligatori i consorzi
costituiti volontariamente.
da 2617 a 2629 (omissis)
2630. Omessa esecuzione di
denunce, comunicazioni e depositi
(articolo così
sostituito
dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 180 del 2011)
Chiunque, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione
amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si
tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
2630-bis. Violazione del divieto di sottoscrizione
di azioni proprie o di azioni o quote della società
controllante
Sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli
amministratori che violano la disposizione di cui agli
artt. 2357-quater, 1° comma, e 2359-quinquies, 1° comma.
da 2631 a 2642 (omissis)
2643. Atti soggetti a
trascrizione.
Si devono rendere pubblici col
mezzo della trascrizione:
1) i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente
e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati,
previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
(numero introdotto dall'articolo 5, comma 3,
legge n. 106 del 2011)
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei
numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di
uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il
caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle
ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove
anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o
di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la
durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal
numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati
nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la
modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
2644.
Effetti della trascrizione.
Gli atti enunciati nell'articolo
precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può
avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data
anteriore.
2645.
Altri atti soggetti a trascrizione.
Deve del pari rendersi pubblico,
agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento
che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli
effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge
risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.
2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto
la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da
costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da
atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata
giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o
di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di
cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti,
prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente
alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un
anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia
eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda
giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto
porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per
essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del
diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la
trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio
viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle
porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché
alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota
contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma
5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata
la copertura.
Art. 2645-ter. Trascrizione
di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche
(articolo
introdotto dall'articolo 39-nonies della legge n. 51 del 2006)
Gli atti in forma pubblica con
cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati,
per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per
debiti contratti per tale scopo.
2646.
Trascrizione delle divisioni.
Si devono trascrivere le divisioni che hanno
per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli
immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote
tra condividenti, e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
Si devono pure trascrivere la domanda di
divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'articolo 1113, per gli
effetti ivi enunciati.
da 2647 a 2668 (omissis)
2668-bis. Durata
dell’efficacia della trascrizione della domanda
giudiziale
La trascrizione della domanda
giudiziale conserva il suo effetto per venti anni
dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non
è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si
presenta al conservatore una nota in doppio originale
conforme a quella della precedente trascrizione, in
cui si dichiara che si intende rinnovare la
trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota
precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni
dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui
si riferisce il titolo risultano dai registri delle
trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di
colui contro il quale venne eseguita la formalità, la
rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti
degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste
risultano dai registri medesimi.
2668-ter. Durata dell’efficacia della
trascrizione del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili
Le
disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si
applicano anche nel caso di trascrizione del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
sugli immobili
da 2669 a 2770 (omissis)
2771- Crediti per le imposte sui
redditi immobiliari
(abrogato dall'articolo 23, comma 38,
legge n. 111 del 2011)
I crediti dello Stato
per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta
o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai
redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria
non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra
gli immobili tutti del contribuente situati nel
territorio del comune in cui il tributo si riscuote e
sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di
esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma
precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli
principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in
riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione e
nell’anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e
si procede per imposte relative a periodi d’imposta
anteriori agli ultimi due, il privilegio non può
esercitarsi per un importo superiore a quello degli
ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte
si riferiscono.
Qualora l’accertamento del
reddito iscritto a ruolo sia stato determinato
sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale
dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata
sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell’imposta locale sui redditi.
da 2772 a 2931 (omissis)
2932.
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Se colui che è obbligato a
concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia
possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca
gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa
offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
da 2933 alla fine
(omissis)