Legge 30 dicembre 2004, n.
311
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)
(G.U. n. 306 del 31
dicembre 2004, s.o. n. 192)
Art. 1
1. - 4. (omissis)
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma
5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per gli enti gestori delle aree naturali protette, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in
denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a
titolo di risorse proprie.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 695, legge n. 296 del 2006)
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le
disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed
alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti.
(comma introdotto dall'articolo 1-ter della legge
n. 88 del 2005)
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
(lettere f-bis e f-ter introdotte dall'articolo 1-quater della legge n. 88 del 2005)
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili.
(lettera f-quater introdotta dall'articolo 1-quater della legge n. 88 del 2005 poi abrogata dall'articolo 14 della legge n. 168 del 2005)
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per
l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore
del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente
impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto
capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato
del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui
al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per
spese in conto capitale.
(comma introdotto dall'articolo 1-bis della legge
n. 88 del 2005)
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e
27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro
201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro
170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e
comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
(comma così modificato dall'articolo 1-ter della legge
n. 26 del 2005; abrogato dal 1° agosto 2008 dall'articolo 3, comma 24, legge n.
244 del 2007)
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo
parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla
data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici
sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente
comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente,
per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in
ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai
fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il
30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento,
secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.
(comma così sostituito
dall'articolo 1-ter della legge n. 26 del 2005; abrogato dal 1° agosto 2008
dall'articolo 3, comma 24, legge n. 244 del 2007)
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri
adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l'ISTAT.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 150, legge n. 266 del 2005)
31. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio
una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle
spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che
comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 20.000 abitanti alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione
sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 20.000
abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono,
entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del
mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti
nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le
disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 150, legge n. 266 del 2005)
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 è consentita
la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1
per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino
al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali
e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono,
in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 144,
legge n. 296 del 2006)
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
54. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la
sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata
sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo
2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente
al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di
tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli
limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformità con essa.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 165, legge n. 266 del 2005)
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1o luglio seguente o al 1o gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1o luglio dello stesso anno»;c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1o gennaio o dal 1o luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo rego-lamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di
nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui
stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i
tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari
alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un
punto percentuale. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo
Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi
stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore
spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti
dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.
(comma così modificato dall'articolo 2 della legge n. 27 del 2006)
71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono
inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore
nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il
rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto
della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione
onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le
condizioni previste dal sistema bancario.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 388, legge n.
266 del 2005)
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79.
(omissis)
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora
l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di
tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di
ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi
compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto
liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono
versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria».
81. (omissis)
82. (abrogato dall'articolo 4 della legge n. 80 del 2005)
83. - 97. (omissis)
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall'anno 2010, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 537, legge n. 296 del 2006)
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
105. - 106. (omissis)
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. (omissis)
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. - 120. (omissis)
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. - 123. (omissis)
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.
126. - 132. (omissis)
133. All'articolo 61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla
cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l'articolo
63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti
di lavoro). - 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le
controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle
specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. - 200. (omissis)
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1o novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
205. - 207. (omissis)
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. - 234. (omissis)
235. (abrogato dall'articolo 1, comma 8, legge n. 58 del 2005)
236. - 239. (omissis)
240. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».
241. - 274. (omissis)
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
276. - 299. (omissis)
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro,
della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b)
dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa
annessa al d.P.R.26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,, dell'imposta di bollo, dell'imposta
ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al
titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e
successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale
risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e
dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto,
secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge.
Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni
in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della
tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti
allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le
disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in
particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli
atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private
autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e
per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per
le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito
annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, legge n. 43 del 2005)
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.
302. (omissis)
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. - 331. (omissis)
332. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di
locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo
42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto
in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque
fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla
prima».
342. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si
applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra
il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del
15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia;
la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la
compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con
la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate,
secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto
Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione
di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo
della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e
quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel
decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente
comma.
(comma così modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. - 349. (omissis)
350. (abrogato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 296 del 2006)
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1o gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
353. - 366. (omissis)
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale
quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto
per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto
scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata
effettuata.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 385, della legge n. 296 del 2006)
370. I documenti, i dati e le informazioni
catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali; per l’acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale
determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per
l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i
riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L’importo fisso annuale e la
percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti
dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli
investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di
ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del
territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del
pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 296 del 2006)
371. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura
prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle
informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 296 del 2006)
372. Chi pone in essere atti
di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i
tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è
soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro
10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 296 del 2006)
373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1o marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti. Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
(lettera così modificata dall'articolo 4 della legge n. 80 del 2005)
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
377. - 386. (omissis)
387. - 398. (abrogati dall'articolo 1, comma 519, legge n. 266 del 2005)
399. (abrogato dall'articolo 1, comma 15, legge n. 296 del 2006)
400. - 423. (omissis)
424. (abrogato dall'articolo 1, comma 5-ter, legge n. 106 del 2005)
425. - 432. (omissis)
433. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco:
a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000;
b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata.
L'Agenzia del demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a
disciplinare le modalità delle procedure telematiche
concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si
provvede con la pubblicazione su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale,
nonché sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le
spese relative alla pubblicità delle procedure
concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali,
a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di
base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a
favore dell'offerta migliore, previa valutazione della
sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona
di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di
immobile e all'andamento del mercato. In caso di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può
riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli
immobili.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 223, legge n.
191 del 2009)
437. Per le
alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in
favore delle regioni e degli enti locali territoriali,
sul cui territorio insistono gli immobili in vendita,
il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della determinazione a
vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima
dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con
procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria
alle regioni e agli enti locali territoriali il
diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel
corso della procedura di vendita.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 223, legge n.
191 del 2009)
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e
sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di
proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono
ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti
previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di
vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa
riferimento alla normativa in
vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
443. - 444. (omissis)
445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. - 449. (omissis)
450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452. - 453. (omissis)
454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori e».
455. - 466. (omissis)
467. (abrogato dall'articolo 1, comma 306, legge n. 266 del 2005)
468. - 528. (omissis)
529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di
arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto
limite».
530. - 537. (omissis)
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. (abrogato dall'articolo 4 della legge n. 80 del 2005)
541. - 549. (omissis)
550. All'articolo 26
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno
di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1o
gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche
i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero
per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1o
gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30
giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
553. - 556. (omissis)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. - 568. (omissis)
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Elenchi e tabelle (omissis)