DURC

 

  In seguito ad errate interpretazioni della normativa in materia di DURC, questa Società è costretta a far dichiarare agli acquirenti ENTI PUBBLICI, se ritengano o meno di acquisire il DURC.
Sul punto sono necessarie le precisazioni che seguono:
 
L'intera disciplina del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), a partire dall'art. 2 della legge 266 del 2002 (per il settore edile), estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006 e dal successivo decreto delegato d.m. 24 ottobre 2007 (così come le diverse circolari esplicative INPS e INAIL), prevede l'obbligo del DURC per i contratti e per i pagamenti conseguenti ad appalti.
Ne deriva che NON esiste alcun obbligo di DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali (a meno che il Comune non chieda il DURC anche all'edicolante per l'acquisto del giornale, al cartolaio per l'acquisto di una matita o ad Enel e Telecom in occasione di ogni bolletta). (*1)
In conclusione, per l'acquisto dei files dei Capitolati e dei Bandi-tipo la norma NON prescrive l'acquisizione del DURC.

Per completezza si rammenta che, anche nell'erronea convinzione che il DURC fosse necessario (come lo è effettivamente nei contratti d'appalto), quando il contraente è:
- una società senza dipendenti e con soci iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (*2) (come nel caso delle nostre società s.r.l.), il DURC
non può essere rilasciato (e nemmeno richiesto), dal momento che si tratta di soggetto che NON ha (e non può avere) la posizione INAIL e NON ha (e non può avere) posizione INPS; (*3)
- un libero professionista o un'associazione di liberi professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria:  il DURC non può essere rilasciato, dal momento che si tratta di soggetti che NON hanno posizioni né INPS né INAIL. (*2)

E' vero che le circolari parlano di obbligo di DURC anche per i lavoratori autonomi, ma si deve trattare (e pare ovvio) di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni: presenza di dipendenti oppure assenza di altra previdenza obbligatoria; in altre parole di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL. (*4)

Si deve notare che le circolari INPS e INAIL, dove affermano che anche per i lavoratori autonomi deve essere richiesto il DURC, intendono quelli iscritti alla gestione separata INPS in quanto non dotati di Casse autonome, come previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, cioè i lavoratori autonomi di loro competenza (artigiani, professionisti senza cassa autonoma ecc.) e non certo i liberi professionisti che, anche se lavoratori autonomi, non sono di competenza dei predetti istituti.

Né hanno alcun senso le richieste di taluni Enti che in luogo del DURC (aderendo correttamente alla tesi della sua non obbligatorietà nei casi citati) chiedono in alternativa la "regolarità contributiva presso le relative Casse di categoria". Si tratta di adempimenti del tutto estranei al DURC e alla relativa disciplina; la predetta regolarità contributiva alle Casse professionali è richiesta SOLO per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma. (*5)

Per le ragioni esposte siamo costretti a introdurre una doppia procedura:
una per chi ritiene (correttamente) che il pagamento non sia subordinato all'acquisizione del DURC;
una più drastica per chi, masochisticamente, ritenga invece necessario il predetto DURC.

(*1) il caso del pagamento delle bollette non deve stupire perché ci sono Enti pubblici che effettivamente chiedono il DURC in occasione di ogni bolletta e ci sono consulenti (?! braccia rubate all'agricoltura) che ne sostengono l'obbligatorietà anche in questi casi.
(*2) non vi è iscrizione o contribuzione INPS per soggetti con previdenza obbligatoria delle Casse di categoria autonome (Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa forense per gli avvocati, Cassa geometri per questi ultimi ecc. ecc.)
(*3) dalla pagina delle FAQ del DURC sul sito www.inail.it
5. DOMANDA 
Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti?
5. RISPOSTA
Sì, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
(*4) dalla pagina sul sito www.inps.it: «Sono iscritti alla gestione INPS i professionisti che non devono versare la contribuzione alla propria cassa di categoria» e ancora «L'iscrizione è dovuta per i professionisti senza cassa di categoria».
dal Ministero dell'economia e finanze ministeriale.blogspot.com/2010/05/delucidazioni-sul-durc.html:
«Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL.. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali».
(*5) (art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006). 

 


Il pagamento NON è subordinato all'acquisizione del DURC

 

  Con la selezione dell'opzione «per il pagamento NON necessita il DURC» il soggetto ordinante prende atto e conviene senza riserve che l'acquisto di cui si tratta non rientra nella fattispecie dell'appalto né di lavori, né di servizi, né di forniture, e non dipende da alcun contratto relativo alla stessa fattispecie.
Pertanto il pagamento della fattura NON è subordinato alla richiesta o all'acquisizione del DURC relativo al fornitore Bosetti Gatti & Partners s.r.l.


Qualora sia richiesto il DURC

 

  Con la selezione dell'opzione «per il pagamento necessita il DURC» il soggetto ordinante prende atto che il materiale ordinato sarà consegnato SOLO DOPO l'avvenuto pagamento dell'importo, comprovato con il relativo documento al fax 030.2588105 o alla mail info@bosettiegatti.it e che la fattura sarà spedita SOLO DOPO il predetto avvenuto pagamento.
  La procedura non potrà essere espletata in quanto questa Società non ha e non può avere una posizione INPS o una matricola INAIL in quanto senza dipendenti e con tutti i soci attivi iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (presso le Casse Autonome professionali).
Si rende noto che un eventuale DURC sarà senz'altro reso con la dicitura "NON RISULTA REGOLARE" con una delle seguenti motivazioni nella sezione INPS: «Matricola indicata inesistente» oppure «Posizione con dipendenti inesistente» (si veda fac-simile); in ambedue i casi il DURC negativo con le predette motivazioni NON può essere ritenuto ostativo al pagamento in quanto questa Società per le ragioni di cui al precedente numero 1 non ha una posizione INPS.
Nulla osta invece per quanto riguarda la posizione INAIL