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In seguito ad errate
interpretazioni della normativa in materia di
DURC, questa Società è costretta a far
dichiarare agli acquirenti ENTI
PUBBLICI, se ritengano o meno di acquisire il DURC. Sul punto sono necessarie le precisazioni che seguono: |
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L'intera disciplina del
DURC (Documento unico di regolarità
contributiva), a partire dall'art. 2 della
legge 266 del 2002 (per il settore edile),
estesa agli appalti pubblici
di forniture e servizi dall'art. 1, comma
1176, della legge n. 296 del 2006 e dal
successivo decreto delegato
d.m. 24 ottobre 2007 (così come le
diverse circolari esplicative INPS e
INAIL), prevede l'obbligo del DURC per i
contratti e per i pagamenti conseguenti ad
appalti.
Ne deriva che NON esiste alcun obbligo di DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali (a meno che il Comune non chieda il DURC anche all'edicolante per l'acquisto del giornale, al cartolaio per l'acquisto di una matita o ad Enel e Telecom in occasione di ogni bolletta). (*1) In conclusione, per l'acquisto dei files dei Capitolati e dei Bandi-tipo la norma NON prescrive l'acquisizione del DURC.
Per
completezza si rammenta che, anche
nell'erronea convinzione che il DURC fosse
necessario (come lo è effettivamente nei
contratti d'appalto), quando il
contraente è: E' vero che le circolari parlano di obbligo di DURC anche per i lavoratori autonomi, ma si deve trattare (e pare ovvio) di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni: presenza di dipendenti oppure assenza di altra previdenza obbligatoria; in altre parole di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL. (*4) Si deve notare che le circolari INPS e INAIL, dove affermano che anche per i lavoratori autonomi deve essere richiesto il DURC, intendono quelli iscritti alla gestione separata INPS in quanto non dotati di Casse autonome, come previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, cioè i lavoratori autonomi di loro competenza (artigiani, professionisti senza cassa autonoma ecc.) e non certo i liberi professionisti che, anche se lavoratori autonomi, non sono di competenza dei predetti istituti. Né hanno alcun senso le richieste di taluni Enti che in luogo del DURC (aderendo correttamente alla tesi della sua non obbligatorietà nei casi citati) chiedono in alternativa la "regolarità contributiva presso le relative Casse di categoria". Si tratta di adempimenti del tutto estranei al DURC e alla relativa disciplina; la predetta regolarità contributiva alle Casse professionali è richiesta SOLO per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma. (*5) Per le ragioni esposte
siamo costretti a introdurre una doppia
procedura: |
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| (*1) | il caso del pagamento delle bollette non deve stupire perché ci sono Enti pubblici che effettivamente chiedono il DURC in occasione di ogni bolletta e ci sono consulenti (?! braccia rubate all'agricoltura) che ne sostengono l'obbligatorietà anche in questi casi. |
| (*2) | non vi è iscrizione o contribuzione INPS per soggetti con previdenza obbligatoria delle Casse di categoria autonome (Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa forense per gli avvocati, Cassa geometri per questi ultimi ecc. ecc.) |
| (*3) |
dalla pagina delle FAQ
del DURC sul sito
www.inail.it 5. DOMANDA Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti? 5. RISPOSTA Sì, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore. |
| (*4) |
dalla pagina sul sito
www.inps.it: «Sono
iscritti alla gestione
INPS i professionisti
che non devono versare
la contribuzione alla
propria cassa di
categoria» e ancora
«L'iscrizione è dovuta
per i professionisti
senza cassa di
categoria». dal Ministero dell'economia e finanze ministeriale.blogspot.com/2010/05/delucidazioni-sul-durc.html: «Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL.. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali». |
| (*5) | (art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006). |
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Con la selezione dell'opzione
«per il pagamento NON necessita il
DURC»
il soggetto ordinante prende atto e conviene senza riserve che
l'acquisto di cui si tratta non rientra nella fattispecie dell'appalto
né di lavori, né di servizi, né di forniture, e non dipende da alcun
contratto relativo alla stessa fattispecie. Pertanto il pagamento della fattura NON è subordinato alla richiesta o all'acquisizione del DURC relativo al fornitore Bosetti Gatti & Partners s.r.l. |
| Con la selezione dell'opzione «per il pagamento necessita il DURC» il soggetto ordinante prende atto che il materiale ordinato sarà consegnato SOLO DOPO l'avvenuto pagamento dell'importo, comprovato con il relativo documento al fax 030.2588105 o alla mail info@bosettiegatti.it e che la fattura sarà spedita SOLO DOPO il predetto avvenuto pagamento. | |
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La procedura non potrà essere espletata in
quanto questa Società non ha e non può avere una
posizione INPS o una matricola INAIL in quanto
senza dipendenti e con tutti i soci attivi
iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria (presso le Casse Autonome
professionali). Si rende noto che un eventuale DURC sarà senz'altro reso con la dicitura "NON RISULTA REGOLARE" con una delle seguenti motivazioni nella sezione INPS: «Matricola indicata inesistente» oppure «Posizione con dipendenti inesistente» (si veda fac-simile); in ambedue i casi il DURC negativo con le predette motivazioni NON può essere ritenuto ostativo al pagamento in quanto questa Società per le ragioni di cui al precedente numero 1 non ha una posizione INPS. Nulla osta invece per quanto riguarda la posizione INAIL |