Come noto, l'articolo
84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal
decreto legislativo n. 113 del 2007, consente alle stazioni appaltanti di
nominare quali membri delle commissioni giudicatrici i funzionari tecnici delle
pubbliche
amministrazioni (oltre ai professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione
e a professori universitari, nell'ambito di un elenchi forniti rispettivamente dagli ordini e
falle
facoltà universitarie);
è altrettanto noto che le nomine e la costituzione delle commissioni devono
avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Si è
rilevato che molte stazioni appaltanti hanno trovato e trovano difficoltà a reperire
funzionari tecnici pubblici da selezionare (soprattutto per mancanza di informazioni e
di coordinamento).(*)
Al fine di agevolare le stesse amministrazioni, si propone l'istituzione di un elenco informale di funzionari tecnici dipendenti pubblici, articolato per titolo di studio, sfera di interesse e disponibilità alle trasferte; tale elenco sarà fornito (gratuitamente e senza impegno per alcuna delle parti, e senza successiva intermediazione da parte di questa società) alle amministrazioni che ne facciano richiesta le quali, per la singola gara e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, potranno attingere all'elenco per le relative nomine, riducendo radicalmente i tempi per la ricerca dei soggetti potenzialmente interessati.
Sia per i funzionari tecnici che intendono
segnalare il proprio interesse, sia per le stazioni appaltanti che intendono
avvalersi del servizio, si rende noto che le parti dovrebbero essere
disponibili, in linea di massima e fatti salvi specifici patti caso
per caso, a concordare compensi per i commissari nella misura indicativa da euro 250,00 a
euro 500,00 per ciascuna seduta (a seconda dell'importanza e/o della complessità
dell'appalto da aggiudicare), oltre alle spese di trasferta.
(**)
I funzionari tecnici, qualora interpellati dalle stazioni appaltanti per la nomina, se dipendenti a tempo
pieno (o part time superiore al 50%) dovranno munirsi
dell'autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza (del
dirigente, responsabile del servizio o altro organo competente, ex
art. 53, commi 5, 7, 8 e 9,
decreto legislativo n. 165 del 2001).
Non è necessaria l'autorizzazione per i dipendenti part time
non superiore al 50% (che dovranno autocertificare tale condizione), o
per coloro che non richiedano un compenso ma si limitino al rimborso delle spese
documentate (art. 53, comma 6,
decreto legislativo n. 165 del 2001); in questi ultimi casi resta ferma
l'autorizzazione (se necessaria in base all'ordinamento interno
dell'amministrazione di appartenenza) per assentarsi dall'ufficio e partecipare
alla commissione esterna.
In ogni caso dovrà essere sottoscritta, all'atto della nomina, apposita
dichiarazione di
responsabilità.
Modulo di iscrizione:
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non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato interpello da parte di
pubbliche amministrazioni anche qualora queste abbiano richiesto l'elenco
(**) questa società non si assume alcuna responsabilità
in caso di mancati accordi di natura economica o alla non disponibilità delle
pubbliche amministrazioni a corrispondere i compensi nelle misure indicate
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NOTE
(1) sedi municipali, uffici
amministrativi, sedi giudiziarie, per la difesa o l'ordine,
pubblico, edilizia carceraria; |